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Whistleblowing - Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023

Cosa è il Whistleblowing.

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo

tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività in

modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni.

La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

In quali casi si applica il whistleblowing.

Il whistleblowing si applica esclusivamente a segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti, quasi sempre

anche con rilevanza penale, che riguardano in particolare:

- corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio,

- reati tributari, reati societari, riciclaggio,

- infortuni sul lavoro, reati ambientali,

- violazione di norme in tema di appalti pubblici, tutela del mercato e concorrenza, salute pubblica.

In quali casi NON si applica il whistleblowing.

Non rientrano nella casistica del whistleblowing.

- segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure

interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente (in questi casi si devono utilizzare le modalità di

comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne)

- rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali,

comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc. In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici

aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali)

Come si effettua la segnalazione

La segnalazione è effettuata attraverso l’accesso alla piattaforma protetta, istituita per la gestione delle segnalazioni e

strutturata in modo da assicurare la riservatezza del segnalante, al seguente indirizzo

https://costampgroup.trusty.report/

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • l’identità del soggetto che effettua la segnalazione;
  • la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
  • le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti
  • segnalati;

  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
  • Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a

    riscontro della fondatezza dei fatti segnalati e può chiedere anche di essere sentito oralmente dall’Organismo di

    Vigilanza.

    Obbligo di buona fede del segnalante

    Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele e della protezione offerte dalla legge,

  • deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se
  • richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.

  • se richiesto, deve collaborare con l’Organismo di Vigilanza della società, che è il soggetto indipendente incaricato di
  • gestire le segnalazioni

    Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o

    circostanze non vere o con l’intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

    ATTENZIONE

    Il Whistleblowing è previsto SOLO per la segnalazione

    di FATTI ILLECITI che possono costituire reato:

  • corruzione,
  • truffa o frode in danno dello stato,
  • frode in commercio,
  • reati tributari, reati societari,
  • reati ambientali,
  • riciclaggio,
  • mancata denuncia o induzione a non denunciare
  • infortuni sul lavoro,

  • violazione di norme in tema di appalti pubblici,
  • tutela del mercato e concorrenza, salute

    pubblica

    NON utilizzare la piattaforma Whistleblowing per segnalare ma i normali canali di

    comunicazione per le comunicazioni che riguardano:

    - segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità,

    pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle

    procedure interne aziendali in materia di qualità,

    sicurezza e ambiente

    In questi casi si devono utilizzare le modalità di

    comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o

    dalle procedure interne.

    - rivendicazioni di natura personale o collettiva

    riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o

    contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra

    colleghi, ecc.)

    In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici

    aziendali di riferimento, o farsi assistere dai

    rappresentanti sindacali.

    Per tutelare la tua riservatezza

    - NON usare il PC, il Tablet o il telefono aziendale

    - UTILIZZA SOLO PC, portatile, tablet o telefono

    PERSONALI;

    - NON indicare numeri di telefono e indirizzi e-mail

    aziendali

    - INDICA un numero telefonico o una mail PRIVATI.

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